Offre nuovi spunti di riflessione sul tema della cessione d’azienda e della connessa responsabilità dell’acquirente per i debiti fiscali, la recente pronuncia della Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sez. Staccata di Brescia (Sentenza n.2142/66/15 del 30/03/2015, depositata il 18/05/2015, Presidente Dott. Evangelista), nella quale si precisa che nella cessione d’azienda l’acquirente è responsabile per i debiti tributari derivanti dall’operazione, ma solo se il Fisco ha tentato la preventiva escussione del venditore.
L’Amministrazione Finanziaria ha altresì l’obbligo di notificare all’acquirente ogni atto dell’accertamento per consentirgli il diritto di difesa.
Due, dunque, gli importanti principi che emergono: da un lato la responsabilità solidale dell’acquirente, che emerge solo a seguito della previa escussione del venditore e dall’altro lato
l’obbligo per il Fisco di notificare ogni accertamento anche all’acquirente al fine di consentirgli una tempestiva attività difensiva.
In particolare, conclusosi negativamente il giudizio di primo grado, i contribuenti adivano il grado di appello ove i giudici di secondo grado finalmente affermavano che “il cessionario risponde in solido fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente entro i limiti del valore dell’azienda per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due anni precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca precedente” in ciò esprimendo il principio della necessità della previa escussione del venditore.
Non solo, la Commissione Tributaria Lombarda, precisa anche che “l’Ufficio avrebbe dovuto notificare l’atto prodromico (ossia l’accertamento principale) anche alla contribuente (ossia all’acquirente) per consentire di verificare che il cedente abbia adottato tutte le strategie necessarie ….”,affermando dunque che ogni atto tributario notificato al venditore deve necessariamente essere notificato anche all’acquirente in modo da consentirgli di tutelarsi in giudizio.
Con soddisfazione, dunque, si accoglie questa pronuncia che rappresenta un importante precedente che chiarisce la responsabilità dell’acquirente circa i debiti tributari derivanti dall’operazione di cessione d’azienda.